• Gli Ordini Cavallereschi NON Nazionali
    Sorge la necessità di fissare un concetto giuridico statico, fra Ordini NON Nazionali antitesi a quello " Stato Estero" e si sviluppò un grande dibattito in campo giuridico, sia dottrinario che giurisprudenziale. Finalmente dopo lunghe traversie giuridiche e ispirandosi ai principi del Diritto ed agli usi internazionali si pervenne alla conclusione che per " Ordini Non Nazionali" si dovessero intendere quelli che, non essendo " Nazionali" né di stato né espressamente previsti dalla legge, facenti parte del "Patrimonio Araldico Familiare" delle dinastie decadute e " non debellate", le quali non avendo compiuto alcun atto di acquiescenza al nuovo Stato Politico dal quale erano state estromesse " aut vim, aut clam" conservano , nel Campo di Nome e d'Arme Casato, il pieno diritto di " Pretenzione " e con esso, la " Fons Honorum" ed il Gran Magistero degli Ordini Dinastici familiari.

  • Ordini appartenenti a Case Sovrane spodestate
    Si ritornava così al concetto di " Prerogativa Dinastica " riconoscendosi nel legittimo rappresentante di una Dinastia spodestata quel" Jus Honorum", consiste nel diritto di " premiare il merito e la virtà", o come suol dirsi, di creare mobili ed armar cavalieri. Tale privilegio dinastico è trasmissibile " Jure Sanguinis" all'infinito, onde il principio di diritto pubblico Ingkese: onde il principio di diritto inglese: " Rex non moritur", nel senso di perpetuazione dinastico fumzionale di tale prerogativa. Così, il rappresentante di una Dinastia ex regnante, non può essere considerato un privato, rientrante nell' art. 8 della legge, ma un soggetto di diritto pubblico internazionale siccome esercente una " Sovranità senza territorio " il che è perfettamente ammesso dal diritto e dagli Usi internazionali. Si afferma così che il principio, riconosciuto dalla dottrina antica e moderna, che il Sovrano estromesso, pur perdendo le sue due principali prerogative dinastiche, quali lo " jus Imperii (diritto d'imporre obbedienza col comando) e lo " Jus Gladii ( dirittod'imporre obbedienza col Comando) conserva pienamente òe altre due prerogative consistenti nell0 " Jus Majestatis " ( Diritto ad essere rispettato) e Jus Honorum per cui rimane " fonte degli onori, con la succennata facoltà nobiliare-cavalleresca. Con ciò egli conserva il diritto di " Pretensione al trono dei Padri".
    Con la perdita del potere politico il Sovrano perde il " Patrimonio della Corona ", conserva il " PatrimonioPrivato", del quale ovviamente fa parte il patrimonio Araldico consistenti negli Ordini di Famiglia dei quali rimane legittimo Gran Maestro. Premesso il concetto di " Ordine NON Nazionale". Quelle realmente autorizzate, esplicano tutte le loro prerogative nel territorio della repubblica quali il diritto di precedenza, menzione nelle graduatorie dei funzionari e simili. Di ciò non possono beneficiare coloro che appartengono agli Ordini NON Nazionali, che possono, però menzionare il titolo cavalleresco nei biglietti da visita, carta intestata, elenco telefonico, targa alla porta e simili. E hanno, inoltre, il dovere di specificare chiaramente il nome dell' Ordine di appartenenza, onde evitare confusione con gli altri Ordini, potendosi fregiarsi del titolo cavalleresco senza la prevista autorizzazione del capo dello Stato. In tal senso la Magistratura Italiana, ha saputo risolvere la " vexata questio" con saggezza e dottrina degli usi e diritto internazionale .

    Tale interpretazione, per quanto si riferisce agli " Ordini NON Nazionali", di cui all' art. 7 della legge nr. 178 del 1951, può dirsi costituisca ormai " Jus Receptum", essendosi la giurisprudenza tutta unificata all'indirizzo della suprema Corte di Cassazione, di cui alle note sentenze nr. 2008 della III° 23.06.1959 ( R.G. 3909/59) e nr. 1624 del 23/06/1959 ( R.G. 24430/59), ampiamente riportante e commentate dalle più note riviste giuridiche fra le quali, il Massimario completo della suprema corte di Cassazione ( anno 1960 fase 3-4, pag.156 gen.157, col 62 ); la " Giustizia Penale anno 1960 voce "Onorificenze nr.2) -( cfr. rivista penale gennaio 1961 nr.1 pag.44-70, con commenti e richiami giurisprudenziali di autorevoli avvocati del Foro di Genova).

    Sono di solito Ordini di Collazione di famiglie discendenti da ex Sovrani. Una onorificenza data da un Ordine dinastico -familiare è differente da quelle che la legge 03 marzo 1951 nr. 178 qualifica come concesse , " da Enti " o Privati. La Giurisprudenza giuridica italiana ha nottao più volte che né il concedere, né il fregiarsi di decorazioni di merito o cavalleresche indipendenti non trova alcuna sanzione penale purchè limitato alla vita di relazione sociale ed accompagnato sempre dalla precisazione della specie e qualità dell'Ordine Cavalleresco (Sentenza Suprema Corte di cassazione Sezione III° del 23 aprile 1959) ( ad opera del p.pe. imp. Ort.Dom Roberto d'Amato Zaffiri dei Paleologo di Teschen) Il ruolo delle Camere Arbitrali è previsto dalla Convenzione di New York del 10/06/1958 e della legge di riforma del diritto dell' arbitrato italiano del 2006. L'art. 832 c.p.c., primo comma, infatti, prevede che laconvenzione d'arbitrato può fare rinvio ad un regolamento precostituito. L'articolo suddetto detta alcune disposizioni generali per il caso in cui le parti si affidano ad una istituzione che organizza l'arbitrato. La corte Superiore di Giustizia Arbitrale Non decide le controversie, essa amministra lo svolgimento d'arbitrati rituali o irrituali in conformità ai propri regolamenti , Il Tribunale Arbitrale organo permanente della Corte Superiore di Giustizia arbitrale decide di controversie araldico nobiliare in base a un regolamento arbitrale precostituito. Le sentenze pronunciate dai Tribunali della Corte Suprema di Giustizia Arbitrale hanno gli stessi effetti delle sentenze pronunciate dai Tribunali Ordinari della Repubblica Italiana. Le sentenze pronunciate dai Tribunali delle Corti arbitrali, nella speciale materia regolata dagli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile hanno gli stessi effetti della sentenza pronunciata dai giudici ordinari. I Tribunali della Corte Arbitrale sono, infatti organi di giurisdizione civile e ordinari , aventi, nella speciale materia, gli stessi poteri del giudice civile ordinario ( Cassazione 22/10/1991 nr. 1197, Foto Italiano 1991, I, 701)
    I titoli nobilitanti e cavallereschi di propria collazione dinastica sono stati riconosciuti con sentenza del 20 Novembre 2013, del 05 marzo 2014, del 18 maggio 2015 e del 29 giugno 2015 dal tribunale Nobiliare Internazionale, organo permanente della " Corte Suprema di Giustizia Nobiliare Arbitrale " avente gli effetti della Sentenza pronunciata dalla Autorità giudiziaria della Repubblica Italiana, con valenza Internazionale, non soggetta a ricorso od omologazione da parte del potere giudiziario, basato sulla convenzione di New York del 1958, della quale l'Italia è firmataria, così come altre 141 nazioni. " Quindi, da dette sentenze, evidentemente derivano il riconoscimento delle prerogative sovrane concesse allo " Jus Majestatis" ( quindi il diritto di essere onorato e rispettato) ed allo " Jus Honorum" (quindi il diritto di premiare il merito e la virtù), con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; nonché la qualità di soggetto di diritto Internazionale e di Gran Maestro di ordini NON Nazionali ai fini della legge 03 marzo 1951, nr. 178". Inoltre, le sopradette sentenze, di cui sopra la declaratoria estratta, acclarava anche che le eventuali onorificenze conferite risultano " PRAETER LEGEM" ovvero non vietate.
    (Estratto dal sito: Ordinicavallereschi.oneminutesite.it)

  • Delle peculiarità dei dinastici - case dinastiche in esilio
    La concessione dinastica, la natura istituzionale, dà vita ad un Ente, una personalità giuridica di diritto dinastico, con la rappresentazione e la leadership assegnato a un individuo, insignito del titolo corrispondente al dominio virtuale a governare con prerogative della giustizia Honorum. Il Dinastico essendo così generato, tramite il suo rappresentante, chiamato il capo di Nome e d'Arma, può concedere " Securities adn Mercy " che considerano degni di onore, a sua descrizione, non soggetto ad alcuna limitazione di tempo ( può elargire diverse persone della stessa generazione, con diversi ATT), né in relazione alla quantità di Nobilitazioni. E' quindi la creazione di una dinastia, che inizierà un ciclo di proprie tradizioni, un istituto dinastico di casa concessione, che avrà alcun potere o controllo sui loro atti. Il dinastico essendo così impostato è dotato di perpetuo definitività ed irreversibilità sotto la dottrina accettata, e gli esempi storici di corte nobilità. Una volta creato, l'essere Dinastico separa dal Dinastico Heritage suo fondatore e acquista esistenza indipendente , con gli attributi storici di Sovranità, riconosciuto le case dinastiche in esilio. ( Fonte: Dr. Mario de Méroe)